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Cosa faccio per poter usufruire dell’assegno di maternità?

La famiglia sta per allargarsi. Presto un bambino o una bambina arriverà a portare gioia in casa nostra. Dobbiamo prepararci. Dovremo pensare ad arredare la cameretta, a comprare una culla e poi un lettino, la carrozzina e il passeggino. Altra cosa importante da considerare, però, è che qualcuno per un periodo di tempo dovrà per forza assentarsi dal lavoro per accudire l'ultimo arrivato. Ed ecco, quindi, che subentra il periodo di maternità con il relativo assegno. Ma, a chi spetta l'assegno di maternità? Quando ci viene riconosciuto? Quali sono i requisiti necessari per poterne usufruire? Rispondiamo insieme a queste domande.

L'assegno di maternità, che viene erogato dall'Inps, è una prestazione previdenziale se a carico dello Stato, o una prestazione assistenziale quando concesso dai Comuni. E' lo Stato ad occuparsi per primo dell'assegno di maternità, mentre i Comuni intervengono perlopiù su quote differenziali spettanti ai cittadini, purché in possesso di particolari requisiti di reddito che vengono verificati dal comune competente.

Quali sono i requisiti per ottenere un assegno di maternità?

Per poter richiedere all'Inps l'assegno di maternità concesso dallo Stato dobbiamo rispecchiare le seguenti caratteristiche:

- essere residenti in Italia;

- avere la cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea o essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno se siamo cittadini extacomunitari;

La madre deve:

  1. se lavora, aver maturato almeno tre mesi di contributi per la maternità nel periodo compreso fra i 9 e i 18 mesi prima del parto o dell'arrivo del bimbo in famiglia in caso di adozione;
  2. poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo tra i 9 e i 18 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore in famiglia tramite adozione o affidamento in caso di recesso dal lavoro, anche se volontario;
  3. in caso di perdita del diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, non fruire delle prestazioni per un periodo superiore a quello compreso fra le perdita del diritto e la data del parto o dell'ingresso del bambino in famiglia (e in ogni caso tale periodo non può essere superiore ai 9 mesi), purché abbia lavorato per almeno tre mesi consecutivi.

Il padre deve:

  1. essere in possesso degli stessi requisiti contributivi della madre nei seguenti casi: abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre, se il padre è il genitore affidatario preadottivo, in caso di separazione tra i coniugi durante l'affidamento preadottivo, se è il padre adottante, in caso di adozione senza affidamento quando avviene la separazione tra coniugi, se è padre adottante non sposato e l'adozione viene pronunciata esclusivamente nei suoi confronti;
  2. se riconosce il bambino alla nascita, o è sposato con la donna adottante o affidataria, e se la madre naturale o adottiva/affidataria muore dovranno essere soddisfatti altri requisiti al momento della presentazione della domanda per l'assegno, quali: essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno e avere la residenza in Italia (lo stesso vale per il marito della defunta), la presenza del minore all'interno della famiglia anagrafica del padre (o coniuge della deceduta) e averne la potestà, il minore non deve essere stato affidato a terze persone, la donna ormai deceduta non abbia in passato già usufruito dello stesso assegno. Decade invece, in caso di morte della madre, l'obbligo dei 3 mesi contributivi maturati nel periodo che intercorre tra i 9 e i 18 mesi precedenti al parto, nonché la perdita del diritto previdenziale e assistenziale per un periodo non superiore a 9 mesi.

L'assegno dei Comuni, pur funzionando per differenza con quello erogato dallo Stato nella maggioranza dei casi, in generale non deve cumularsi con altri trattamenti previdenziali. Questo assegno spetta alle cittadine italiane, a quelle comunitarie e a quelle extracomunitarie con un regolare permesso di soggiorno purché tutte siano residenti in Italia e siano in possesso di particolari condizioni di reddito verificate dal comune stesso.

Come si fa domanda per ricevere l'assegno?

Per quello percepito dallo Stato, è necessario presentare regolare domanda all'ufficio Inps competente entro e non oltre 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia del bimbo adottato o preso in affidamento. L'assegno concesso dai Comuni, invece, prevede la presentazione della domanda agli stessi uffici del Comune di competenza, sempre secondo le tempestiche valide anche per l'assegno statale.

Qual è l'importo dell'assegno?

Nel caso di assegno concesso dallo Stato, l'importo per l'anno 2010 (nascite, adozioni e affidamenti avvenuti in quell'anno) era di € 1916,22. Gli assegni erogati dal Comune, invece, seguono la situazione reddituale: ad esempio, nel 2010 a una famiglia composta da tre persone e un reddito ISEE pari a € 32.448,22, spettava un assegno mensile di € 311,27, per un totale di € 1556,35 (per un totale di 5 mesi).

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